Voucher
VOUCHER INDIVIDUALI
Cosa sono
I voucher sono buoni formativi, rilasciati ai singoli soggetti, generalmente su presentazione di progetti individuali, per la partecipazione ad attività formative.
Il voucher è assegnato al destinatario finale sulla base di un progetto, valutato dall’Amministrazione regionale/provinciale competente.
Come nascono e perché
La sperimentazione dei voucher è stata introdotta, a partire dal 1998, in alcune regioni italiane, tra cui la regione Toscana, e si è successivamente diffusa in altre regioni fino a coprire la quasi totalità del territorio nazionale.
Il dispositivo è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti formativi presentati dai singoli per dare risposta ad esigenze di aggiornamento e ampliamento di conoscenze e competenze professionali avvertite a livello individuale.
Come vengono finanziati
Il principale strumento finanziario a sostegno dei voucher sono:
Legge 236/93
A partire dal 1998, le Regioni possono infatti riservare una quota delle risorse assegnate dalle legge 236/93 per la formazione continua per sperimentare azioni di formazione dei lavoratori “a domanda individuale”. Tale quota è costituita da un massimo del 25% delle risorse derivanti dal prelievo contributivo dello 0,30% del monte salari pagato dalle imprese come contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Ciò ha aperto la possibilità per il lavoratore di usufruire di un finanziamento pubblico attraverso un voucher, di valore variabile, da utilizzarsi per la partecipazione ad attività formative.
Il voucher viene assegnato al singolo lavoratore ed accreditato dall’amministrazione competente (in alcuni casi direttamente all’ente di formazione che eroga il corso) previa documentazione che comprovi una frequenza pari ad almeno l’80% delle ore previste. Inoltre, il lavoratore può essere tenuto a partecipare in proprio ai costi fino ad un massimo del 20%.
Legge 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
In particolare, la legge 53/00, nell’affermare il diritto dei lavoratori, occupati e non, alla formazione lungo il corso della vita, introduce il “congedo per la formazione continua” (art.6). Gli stanziamenti disposti dalla legge sono finalizzati a finanziare due tipologie di progetto:
- progetti di formazione dei lavoratori che sulla base di accordi contrattuali prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro
- progetti di formazione presentati dagli stessi lavoratori
Fondo Sociale Europeo
Con riferimento al Fondo Sociale Europeo nell’ambito della programmazione 2007-2013 è stata prevista l’erogazione di voucher in tutti gli assi della programmazione che contemplano azioni rivolte alle persone.
Pertanto, a differenza degli altri 2 canali di finanziamento, beneficiari sono anche DISOCCUPATI, INOCCUPATI, INATTIVI, STUDENTI, SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO, ecc.
VOUCHER AZIENDALI
Questo strumento si presenta con caratteristiche comuni sia ai voucher individuali sia ai progetti formativi aziendali. Anche in questo caso il voucher è assegnato al singolo lavoratore ma viene erogato al titolare dell’impresa in quanto tale contributo andrà a finanziare la partecipazione dei lavoratori ad attività formative, generalmente inserite in un piano di formazione elaborato dall’impresa. Le attività di formazione vengono per lo più svolte al di fuori dall’orario di lavoro.
Nel complesso, l’introduzione del voucher aziendale permette di:
- individualizzare le esigenze formative dell’azienda e dei singoli lavoratori
- garantire la mediazione tra azienda e lavoratore ai fini della scelta del percorso formativo
- semplificare i processi di gestione dei tempi e delle modalità di erogazione delle iniziative formative in base alle esigenze e all’accordo tra lavoratori e impresa